Nonostante il limite dei 30 chilometri orari valido in tutta la città abbia fatto diminuire gli incidenti stradali e le vittime, il provvedimento andava valutato e adottato strada per strada a seconda del volume di traffico e della relativa pericolosità per i cittadini. Con questa motivazione, il Tar dell’Emilia Romagna ha annullato il sistema di regolazione della velocità, accogliendo il ricorso dei tassisti. Le strade cittadine, in pratica, dovevano essere valutate una per una, e stabilire che in tutta la città di Bologna (fatta eccezione per poche arterie a scorrimento veloce) valesse il limite dei 30 chilometri orari è stato un provvedimento illegittimo.
Bologna città 30, il sistema adottato due anni fa per volontà del sindaco Matteo Lepore, ha fatto registrare un calo degli incidenti ricevendo apprezzamenti anche da altre città italiane.
A presentare ricorso al Tar contro Bologna città 30 era stato il centrodestra, in particolare Fratelli d’Italia, lamentando appunto un provvedimento generalizzato e non discusso in modo partecipato prima di adottarlo. Oggi i meloniani esultano dicendo: “Peccato ci siano voluti due anni“. Ha commento la sentenza anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, tornando a parlare di “provvedimenti ideologici che danneggiano i cittadini”.
“A prescindere dai positivi e desiderabili effetti di riduzione degli incidenti avvenuti nel 2024 e 2025 e delle vittime, cionondimeno l’individuazione delle strade assoggettate al limite di 30 chilometri orari non risulta essere avvenuta nel rispetto della normativa”. Non lascia spazio a interpretazioni la sentenza del Tar che cancella uno dei provvedimenti-bandiera del Comune che, tra le proteste dei tassisti e le lamentele di molti cittadini, ha ridotto il limite di velocità nel 70% delle strade cittadine. Il Tribunale, dunque, riconosce “la violazione dei limiti alla competenza regolatoria del Comune in materia di circolazione e sicurezza stradale, avendo, quest’ultimo, introdotto un nuovo limite di velocità generalizzato e non anche, così come consentito dalla legge, da applicarsi a singole strade presentanti caratteristiche peculiari rispetto ad ogni strada urbana”.
Il punto è che Palazzo D’Accursio ha esteso il nuovo limite di velocità a molte strade cittadine senza motivare la scelta strada per strada, ma escludendo solo quelle a grande scorrimento, che è poi la critica avanzata fin dall’inizio dai contrari alla delibera. Il potere esercitato dal Comune “non può, nel caso di specie, ritenersi anche proporzionato, completo ed organico, avendo, di fatto, portato all’estensione di un generalizzato limite di velocità di 30 chilometri al 64% della rete stradale urbana, laddove ciò avrebbe dovuto avvenire limitatamente a specifiche strade, puntualmente individuate, interessate da condizioni di traffico o dalle altre condizioni e caratteristiche indicate nella direttiva numero 777 del 2006, tali da giustificare l’adozione della misura restrittiva”, spiega il Tar.
