Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando-tipo nazionale, ancora passibile di aggiustamenti, per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell’11 marzo scorso, ha lo scopo di “promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali” e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.

Il bando-tipo elaborato dal Mit prevede che le gare debbano essere avviate con la pubblicazione di un bando, almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Inoltre è previsto che venga garantita la continuità dei servizi durante le gare, mentre i titoli in essere continueranno ad avere efficacia fino al subentro effettivo del nuovo concessionario.

Uno dei punti cruciali è quello della durata delle nuove concessioni balneari. Il documento prevede che i nuovi affidamenti abbiano una durata minima di cinque anni e una massima di 20 anni. E ancora: il bando-tipo sottolinea come l’ente concedente – di solito il Comune – non sia vincolato in nessun modo all’estensione delle concessioni attualmente esistenti, e può inoltre riunire più concessioni in uno stesso lotto. Questo è fattibile, comunque, a patto che il nuovo affidatario della concessione sia tenuto a corrispondere un indennizzo a tutti i concessionari uscenti dalle aree demaniali che sono stati così riunite. Inoltre è previsto dal bando-tipo che sia imposto un limite di partecipazione alle gare: gli operatori infatti potranno partecipare solamente a un numero massimo di bandi.

Chi può partecipare alle gare

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il bando-tipo prevede alcuni requisiti che gli aspiranti concessionari saranno chiamati a soddisfare:

In primo luogo avere una solidità economica attestata da una banca. E poi, qualora siano proposti investimenti rilevanti, avere anche garanzie rilasciate da un istituto o un intermediario. Ancora, è necessario che il partecipante dimostri di aver esercitato per alcuni anni – il valore preciso è variabile – un’attività simile a quella prevista dal bando.

Per quanto riguarda poi il criterio di aggiudicazione della concessione, questo è “unicamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione di eventuali criteri premiali previsti ad hoc da ciascun bando, ad esempio in favore delle Pmi o delle imprese che applicano clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale”.
L’indennizzo al precedente gestore

Tra gli aspetti caldi affrontati dal bando-tipo c’è quello relativo alle modalità di avvicendamento tra concessionari demaniali: questo deve essere gestito con l’obiettivo di assicurare la continuità funzionale delle attività e favorire il riutilizzo delle attrezzature e delle opere amovibili già esistenti. Il concessionario subentrante deve essere tenuto a pagare un indennizzo a quello uscente: questo sarà pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. A calcolare l’indennizzo saranno uno o più professionisti nominati dagli enti concedenti

Le spiagge libere attrezzate

Infine sono disciplinate anche le spiagge libere attrezzate: aree dotate di strutture di dimensioni ridotte, facilmente amovibili e conformi alle disposizioni urbanistiche e demaniali. Tali aree devono essere destinate alla somministrazione di alimenti e bevande o alla vendita di articoli da spiaggia e beni di consumo, nonché all’erogazione di servizi di assistenza, pulizia, salvamento e servizi igienici. Il concessionario è tenuto a garantire tali servizi anche sulla porzione di arenile oggetto di convenzione.

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