Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando-tipo nazionale, ancora passibile di aggiustamenti, per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell’11 marzo scorso, ha lo scopo di “promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali” e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
Il bando-tipo elaborato dal Mit prevede che le gare debbano essere avviate con la pubblicazione di un bando, almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Inoltre è previsto che venga garantita la continuità dei servizi durante le gare, mentre i titoli in essere continueranno ad avere efficacia fino al subentro effettivo del nuovo concessionario.
Uno dei punti cruciali è quello della durata delle nuove concessioni balneari. Il documento prevede che i nuovi affidamenti abbiano una durata minima di cinque anni e una massima di 20 anni. E ancora: il bando-tipo sottolinea come l’ente concedente – di solito il Comune – non sia vincolato in nessun modo all’estensione delle concessioni attualmente esistenti, e può inoltre riunire più concessioni in uno stesso lotto. Questo è fattibile, comunque, a patto che il nuovo affidatario della concessione sia tenuto a corrispondere un indennizzo a tutti i concessionari uscenti dalle aree demaniali che sono stati così riunite. Inoltre è previsto dal bando-tipo che sia imposto un limite di partecipazione alle gare: gli operatori infatti potranno partecipare solamente a un numero massimo di bandi.
Chi può partecipare alle gare
Secondo quanto riportato da La Repubblica, il bando-tipo prevede alcuni requisiti che gli aspiranti concessionari saranno chiamati a soddisfare:
In primo luogo avere una solidità economica attestata da una banca. E poi, qualora siano proposti investimenti rilevanti, avere anche garanzie rilasciate da un istituto o un intermediario. Ancora, è necessario che il partecipante dimostri di aver esercitato per alcuni anni – il valore preciso è variabile – un’attività simile a quella prevista dal bando.
L’indennizzo al precedente gestore
Tra gli aspetti caldi affrontati dal bando-tipo c’è quello relativo alle modalità di avvicendamento tra concessionari demaniali: questo deve essere gestito con l’obiettivo di assicurare la continuità funzionale delle attività e favorire il riutilizzo delle attrezzature e delle opere amovibili già esistenti. Il concessionario subentrante deve essere tenuto a pagare un indennizzo a quello uscente: questo sarà pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. A calcolare l’indennizzo saranno uno o più professionisti nominati dagli enti concedenti
Il bando-tipo prende in analisi anche le modalità con quali dovrà essere definito il canone dovuto dal concessionario allo Stato. La gara dovrà indicare almeno una quantificazione di massima, e dovrà tenere conto sia della superficie della concessione sia del valore turistico dell’area. In ogni caso il canone sarà da intendersi come provvisorio, poiché soggetto a cambiamenti previsti dalle normative tra cui gli adeguamenti dell’Istat. In ogni caso la prima quota dovrà essere versata allo Stato prima della sottoscrizione della concessione.
Le spiagge libere attrezzate
Infine sono disciplinate anche le spiagge libere attrezzate: aree dotate di strutture di dimensioni ridotte, facilmente amovibili e conformi alle disposizioni urbanistiche e demaniali. Tali aree devono essere destinate alla somministrazione di alimenti e bevande o alla vendita di articoli da spiaggia e beni di consumo, nonché all’erogazione di servizi di assistenza, pulizia, salvamento e servizi igienici. Il concessionario è tenuto a garantire tali servizi anche sulla porzione di arenile oggetto di convenzione.






